Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

          a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese

 

Pag. 5

di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

          b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.